Ztl sospesa, le motivazioni dell’Ordinanza del Tar

Il TAR Sicilia accoglie l'istanza di sospensione delle ZTL. Vittoria di BisPensiero, Vivo Civile e Salviamo il Cuore di Palermo, promotori del ricorso.

di Valeria Lo Verde Morante

 

Condividi su:

La decisione del TAR Sicilia blocca l’avvio delle ZTL volute dal Comune di Palermo, considerando insensata la proposta per le seguenti motivazioni.

Illogica la scelta di introdurre contestualmente le due ztl 1 e 2 dove nel Piano generale del traffico era prevista l’implementazione progressiva di tali zone (in particolare, quanto alla ZTL2, se ne subordinava la sua attivazione al ‘consolidamento dell’assetto del sistema di trasporto pubblico urbano’). Così i giudici della Terza sezione del Tar di Palermo presieduta da Giovanni Tulumello, con Aurora Lento consigliere e Lucia Maria Brancatelli Referendario, Estensore) hanno motivato la sospensione della zona a traffico limitato a Palermo.

Per i giudici non è dimostrata la necessità di introdurre il sistema di tariffazione per il raggiungimento degli obiettivi Piano del traffico visto che “si possono curare le esigenze di controllo della circolazione e di tutela ambientale – prosegue l’ordinanza – con misure limitative della circolazione prive di carattere oneroso”.
E poi, si legge ancora “l’insussistenza – nonostante affermazioni meramente programmatiche di segno contrario, genericamente riportate e non adeguatamente comprovate – di concrete misure di potenziamento del trasporto pubblico tali da compensare il prevedibile aumento del fabbisogno di ricorso a mezzi alternativi di spostamento”.

Infine secondo i giudici amministrativi “i princìpi, in tema di priorità della tutela della qualità dell’aria, non appaiono garantiti dal provvedimento impugnato, che in argomento appare contraddittorio ed illogico, nella parte in cui, pur giustificando l’esercizio del potere con finalità di tutela ambientale, privilegia tuttavia il disincentivo di natura economica (dal quale peraltro esclude tutti i motoveicoli), e la corrispondente entrata per l’ente, rispetto a forme di limitazione più efficaci sotto il profilo del contenimento delle emissioni, e prive di onere economico per i cittadini. La domanda di sospensione – si legge nella sentena – appare legittima in quanto l’utenza non può subire una ingiustificata compressione del proprio diritto alla mobilità”. La discussione sul merito è fissata per il 6 novembre. Il Comune può presentare ricorso al Cga.”